
DDL Lavoro. I lavoratori saranno meno protetti.
15 Dicembre 2024Il nuovo disegno di legge Lavoro, collegato alla Legge di Bilancio 2025, è stato approvato definitivamente dal Senato l’11 dicembre 2024 con 81 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto. Il provvedimento, già approvato dalla Camera il 9 ottobre, mira a semplificare le procedure burocratiche e migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, il DDL Lavoro è stato oggetto di forti critiche da parte delle opposizioni e dei sindacati, che lo accusano di aumentare la precarietà e indebolire le tutele dei lavoratori.
Ecco alcuni dei punti chiave del DDL Lavoro:
Dimissioni per assenza ingiustificata: l’assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal contratto, o oltre 15 giorni in mancanza di previsione contrattuale, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, equiparata a dimissioni volontarie.
Ampliamento del lavoro stagionale: la definizione di “stagionale” viene estesa per includere attività con intensificazioni lavorative in determinati periodi dell’anno o legate ai cicli stagionali dei settori produttivi.
Maggiore flessibilità per i contratti di somministrazione: vengono esclusi dal limite del 30% per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato, i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, gli stagionali, i lavoratori in start-up, over 50 e altre categorie.
Rateizzazione dei debiti contributivi: dal 1° gennaio 2025 sarà possibile rateizzare fino a 60 rate mensili i debiti verso INPS e INAIL, purché non siano stati affidati agli agenti della riscossione.
La Cgil e la Uil hanno espresso forte contrarietà al DDL Lavoro, sostenendo che peggiorerà le condizioni di milioni di lavoratori, aumentando la precarietà, i contratti brevi e il lavoro povero.
Indice
Come cambiano le condizioni di lavoro?
Il nuovo DDL Lavoro introduce una serie di cambiamenti che impattano sulle condizioni di lavoro, in particolare aumentando la flessibilità per le imprese e generando preoccupazioni riguardo alla precarietà dei lavoratori.
Ecco alcuni dei cambiamenti più significativi:
Dimissioni per assenza ingiustificata: l’assenza ingiustificata prolungata, oltre i termini contrattuali o 15 giorni in assenza di specifiche, comporta la risoluzione del rapporto come dimissioni volontarie. Questo aspetto è fortemente criticato dai sindacati, che vedono il rischio di dimissioni forzate e perdita di tutele come la NASPI.
Ampliamento del lavoro stagionale: la definizione di lavoro “stagionale” si amplia, includendo attività con picchi di lavoro in periodi specifici o legate ai cicli stagionali dei settori. Questa modifica, pur rispondendo alle esigenze di alcuni settori, solleva timori riguardo a un possibile utilizzo improprio del contratto stagionale per aggirare forme di lavoro più stabile.
Maggiore flessibilità per i contratti di somministrazione: il limite del 30% per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato viene superato per diverse categorie, tra cui lavoratori a tempo indeterminato assunti dalle agenzie, stagionali, lavoratori in start-up, over 50. Questa maggiore flessibilità per le imprese desta preoccupazioni riguardo a un aumento della precarietà, soprattutto per i giovani.
Periodo di prova: vengono ridefiniti i periodi di prova per i contratti a tempo determinato, con una durata minima di 2 giorni e variabile a seconda della durata del contratto.
Smart working: l’obbligo di comunicazione al Ministero del Lavoro dei lavoratori in smart working e delle relative date di inizio e fine periodo entro 5 giorni introduce un ulteriore adempimento per le aziende.
Le opposizioni e i sindacati, in particolare la CGIL e la UIL, hanno espresso forti critiche al DDL Lavoro, denunciando un peggioramento delle condizioni di lavoro e un aumento della precarietà. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha difeso il provvedimento, sostenendo che non aumenterà la precarietà e che i dati mostrano una crescita dei contratti a tempo indeterminato.
In sintesi, il DDL Lavoro introduce cambiamenti significativi che avranno un impatto rilevante sul mercato del lavoro, con opinioni divergenti sulle conseguenze per lavoratori e imprese.
Ecco un elenco delle nuove regole del nuovo DDL Lavoro
Il nuovo DDL Lavoro, approvato definitivamente dal Senato l’11 dicembre 2024, introduce diverse modifiche alle normative del lavoro in Italia, con l’obiettivo dichiarato di semplificare gli adempimenti burocratici e migliorare la sicurezza sul lavoro. Tuttavia, il provvedimento è stato accolto con critiche da parte dei sindacati, che denunciano un aumento della precarietà.
Ecco alcune delle nuove regole introdotte dal DDL Lavoro:
Dimissioni per assenza ingiustificata: L’assenza ingiustificata del lavoratore, protratta oltre i termini contrattuali o per più di 15 giorni in mancanza di specifici accordi, si considera come risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, equiparata a dimissioni volontarie. Questo comporta la perdita del diritto alla NASPI. I datori di lavoro sono tenuti a comunicare tali assenze all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che può effettuare verifiche. La norma non si applica se il lavoratore dimostra di essere stato impossibilitato a comunicare l’assenza per cause di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Ampliamento del lavoro stagionale: La definizione di “lavoro stagionale” viene ampliata. Oltre alle attività tradizionalmente considerate stagionali, rientrano ora anche quelle organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, o a esigenze tecnico-produttive legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa. Questa modifica è stata criticata per il rischio di un utilizzo improprio del contratto stagionale per eludere forme di lavoro più stabili.
Maggiore flessibilità per i contratti di somministrazione: Vengono esclusi dal limite del 30% per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato, i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, gli stagionali, i lavoratori di start-up, i lavoratori over 50 e altre categorie. La norma elimina anche la previsione del limite di 24 mesi per le missioni a tempo determinato presso un’azienda utilizzatrice, nel caso di contratto a tempo indeterminato tra agenzia e lavoratore. Questa maggiore flessibilità per le aziende è stata oggetto di critiche per il rischio di un aumento della precarietà.
Periodo di prova: Il DDL Lavoro ridefinisce il periodo di prova per i contratti a tempo determinato, stabilendo che la sua durata non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i contratti con durata fino a 6 mesi, e non inferiore a 2 giorni né superiore a 30 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.
Smart working: secondo il nuovo DDL Lavoro Il datore di lavoro è tenuto a comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori in smart working e la data di inizio e fine del periodo di lavoro agile, entro 5 giorni dall’inizio o dalla fine del periodo stesso.
Rateizzazione dei debiti contributivi: Dal 1° gennaio 2025 sarà possibile per le aziende rateizzare fino a 60 rate mensili i debiti per contributi e premi dovuti all’INPS e all’INAIL, a condizione che tali debiti non siano stati già affidati agli agenti della riscossione. I casi specifici e le modalità di rateizzazione saranno definiti tramite decreto ministeriale.
Visite mediche: L’obbligo di visita medica per il rientro al lavoro dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni sussiste solo se ritenuta necessaria dal medico competente.
Tesserini di riconoscimento: Viene abrogata la normativa specifica per i tesserini di riconoscimento nei cantieri edili, in quanto già disciplinata dal Testo Unico sulla Sicurezza del 2008. Il Testo Unico prevede che i datori di lavoro forniscano tessere di riconoscimento a tutti i lavoratori in appalto o subappalto, indipendentemente dalla presenza di un cantiere edile.
Apprendistato: Il DDL Lavoro prevede l’estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante. Si introduce anche la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma.
Cassa integrazione e attività lavorativa: Il lavoratore in cassa integrazione può svolgere attività lavorativa in forma subordinata o autonoma, perdendo però il diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate lavorate.
Conciliazioni telematiche: Le procedure di conciliazione in materia di lavoro potranno svolgersi in modalità telematica, mediante collegamenti audiovisivi.
Sospensione dei termini degli adempimenti per i liberi professionisti: Il DDL Lavoro estende la possibilità per i liberi professionisti di sospendere i termini per gli adempimenti fiscali e contributivi in caso di parto, interruzione di gravidanza dopo il terzo mese, ricovero ospedaliero d’urgenza del figlio minorenne o intervento chirurgico del figlio minorenne.
Contratto a causa mista: Viene introdotta la possibilità di stipulare un contratto ibrido a causa mista, assumendo un lavoratore in parte come dipendente e in parte con un rapporto autonomo a partita IVA, con la possibilità per quest’ultimo di beneficiare del regime forfettario per il reddito autonomo.
Compensazione del mediatore immobiliare: Non sarà più obbligatorio indicare nell’atto di compravendita immobiliare il compenso percepito dall’agente immobiliare. Le parti potranno scegliere di indicare il numero di fattura emessa dal mediatore, la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa sostenuta, e le modalità di pagamento.
Complessivamente, il DDL Lavoro introduce modifiche significative al mercato del lavoro in Italia, con l’intento di semplificare le procedure e aumentare la flessibilità per le aziende. Tuttavia, l’impatto di queste modifiche sulla precarietà del lavoro e sulle tutele dei lavoratori è oggetto di dibattito e critiche da parte dei sindacati.
Le critiche dei sindacati contro il DDL Lavoro
I sindacati, in particolare la CGIL e la UIL, hanno espresso forti critiche al nuovo DDL Lavoro, accusandolo di indebolire le tutele dei lavoratori e aumentare la precarietà, a vantaggio di una maggiore flessibilità per le imprese. Le principali accuse mosse dai sindacati sono:
Aumento della precarietà: Il DDL, secondo i sindacati, favorisce un aumento della precarietà del lavoro attraverso diverse misure, tra cui l’ampliamento del lavoro stagionale, la maggiore flessibilità per i contratti di somministrazione e la norma sulle dimissioni per assenza ingiustificata. La CGIL, ad esempio, sostiene che il provvedimento non farà altro che “aumentare la precarietà, i contratti brevi e il lavoro povero“. La UIL sottolinea che “la precarietà già regna sovrana” nel mercato del lavoro italiano, e che il nuovo DDL Lavoro non fa che peggiorare la situazione.
Dimissioni in bianco: La norma che equipara l’assenza ingiustificata prolungata alle dimissioni volontarie è stata definita come un ritorno alle “dimissioni in bianco“, che espone i lavoratori al rischio di licenziamenti senza giusta causa e alla perdita della NASPI.
Sfruttamento del lavoro stagionale: L’ampliamento della definizione di “lavoro stagionale” è vista dai sindacati come un rischio di sfruttamento da parte delle aziende, che potrebbero utilizzare il contratto stagionale per eludere forme di lavoro più stabili e tutelate.
Mancanza di dialogo sociale: I sindacati denunciano la mancanza di un confronto con il governo durante la stesura del DDL Lavoro, accusando l’esecutivo di aver ignorato le richieste dei lavoratori e di aver agito con “arroganza del potere“. La CGIL rimarca che il governo “ha deciso scientemente di peggiorare le condizioni di milioni di lavoratrici e lavoratori“. La UIL sottolinea che il governo “è andato avanti dritto per la sua strada, senza alcun segno di apertura alle richieste del sindacato“.
Mancanza di misure per la sicurezza: I sindacati criticano la mancanza di misure concrete per contrastare gli infortuni e le morti sul lavoro, denunciando l’assenza di un impegno da parte del governo per affrontare questa problematica.
In sintesi, i sindacati accusano il DDL Lavoro di essere sbilanciato a favore delle imprese a discapito dei lavoratori, e di rappresentare un passo indietro nella tutela dei diritti e della dignità del lavoro.
Cosa cambia per chi vuole iniziare a lavorare
Il nuovo DDL Lavoro introduce una serie di cambiamenti che avranno un impatto significativo su chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro. Ecco alcuni degli aspetti più rilevanti:
Maggiore flessibilità, ma anche maggiore precarietà
Contratti di somministrazione: Il DDL facilita l’utilizzo dei contratti di somministrazione, escludendo diverse categorie di lavoratori dal limite del 30% per i contratti a termine rispetto al totale dei dipendenti a tempo indeterminato. Questo significa che per chi inizia a lavorare sarà più facile essere assunto tramite agenzia interinale, con contratti a termine e minori tutele rispetto ai dipendenti diretti.
Lavoro stagionale: La definizione di “lavoro stagionale” viene ampliata, includendo anche attività con picchi di lavoro in determinati periodi o legate ai cicli produttivi. Si aprono così nuove opportunità di lavoro stagionale, ma anche il rischio di un utilizzo improprio di questa tipologia contrattuale per nascondere forme di lavoro precario.
Apprendistato: Il DDL prevede l’estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate finora solo all’apprendistato professionalizzante. Si introduce anche la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica o diploma professionale in apprendistato professionalizzante o di alta formazione, ampliando le opportunità di formazione e ingresso nel mondo del lavoro.
Dimissioni e Naspi
Assenze ingiustificate: Attenzione alle assenze ingiustificate! Il DDL prevede che un’assenza ingiustificata prolungata oltre i termini contrattuali o 15 giorni (in assenza di specifiche) comporti la risoluzione del rapporto come dimissioni volontarie, con la conseguente perdita del diritto alla NASPI.
Periodo di prova
Durata: Il periodo di prova per i contratti a tempo determinato viene ridefinito, con una durata minima di 2 giorni e variabile a seconda della lunghezza del contratto.
Opportunità, ma anche rischi
In sintesi, il nuovo DDL Lavoro offre nuove opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, soprattutto per quanto riguarda l’apprendistato e il lavoro stagionale. Tuttavia, la maggiore flessibilità per le imprese si traduce spesso in una minore stabilità e tutela per i lavoratori, soprattutto per chi è alle prime esperienze. E’ fondamentale, quindi, essere consapevoli dei propri diritti e delle diverse tipologie contrattuali per fare scelte informate e tutelare la propria posizione lavorativa.
Cosa cambia per chi lavora?
Il nuovo DDL Lavoro introduce una serie di cambiamenti che avranno un impatto anche su chi ha già un lavoro, modificando alcuni aspetti del rapporto di lavoro e delle tutele.
Di seguito alcuni dei punti più significativi.
Dimissioni e Assenze
Assenze ingiustificate: La norma più discussa riguarda le assenze ingiustificate. Se un dipendente si assenta ingiustificatamente oltre i termini previsti dal contratto collettivo, o per più di 15 giorni in mancanza di un’indicazione specifica, il rapporto di lavoro può essere risolto automaticamente. Questa assenza prolungata viene considerata come una risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore, quindi come dimissioni volontarie, con la conseguente perdita del diritto alla NASPI. La norma non si applica se il lavoratore dimostra che l’assenza è stata causata da forza maggiore o da problemi imputabili al datore di lavoro.
Questa disposizione è stata criticata dai sindacati, che la vedono come un ritorno alle “dimissioni in bianco” e un indebolimento delle tutele per i lavoratori.
Contratti di Somministrazione e Lavoro Stagionale
Esclusioni dal limite del 30%: Il DDL esclude dal limite del 30% per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato, diverse categorie di lavoratori, tra cui gli stagionali, i lavoratori di start-up, i lavoratori over 50 e quelli assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro. Questo significa che le aziende potranno utilizzare con maggiore flessibilità i contratti di somministrazione, anche per mansioni non necessariamente “stagionali” o legate a particolari esigenze produttive.
Ampliamento del lavoro stagionale: La definizione di “lavoro stagionale” viene ampliata, includendo anche attività organizzate per far fronte a periodi di intensa attività lavorativa o legate ai cicli produttivi e ai mercati specifici dell’impresa. Questa modifica potrebbe portare ad un aumento dei contratti stagionali anche in settori non tradizionalmente considerati “stagionali”.
Queste misure, se da un lato offrono alle aziende maggiore flessibilità nella gestione del personale, dall’altro potrebbero aumentare la precarietà del lavoro, soprattutto per chi svolge mansioni a bassa specializzazione.
Smart Working
Comunicazione obbligatoria: Il DDL introduce l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare al Ministero del Lavoro i dettagli dei lavoratori in smart working (nomi e date di inizio e fine del periodo), entro cinque giorni dall’inizio o dalla fine del periodo di lavoro agile.
Altri Aspetti
Rateizzazione dei debiti contributivi: Dal 1° gennaio 2025 le aziende potranno rateizzare fino a 60 rate mensili i debiti verso INPS e INAIL, inclusi contributi e premi, a condizione che questi debiti non siano stati già affidati agli agenti della riscossione. Questa misura potrebbe agevolare le imprese in difficoltà, ma solleva anche dubbi sulla sua efficacia nel contrastare l’evasione contributiva.
Visite mediche: L’obbligo di visita medica per il rientro al lavoro dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni sarà necessario solo se ritenuto opportuno dal medico competente.
Tesserini di riconoscimento: Viene abrogata la norma specifica sugli obblighi di tessere di riconoscimento nei cantieri edili, in quanto già disciplinata dal Testo Unico sulla Sicurezza del 2008.
Minore tutela e maggiore durezza verso i dipendenti
Il nuovo DDL Lavoro introduce una serie di cambiamenti che toccheranno diversi aspetti del lavoro dipendente. Alcuni di questi cambiamenti, come la rateizzazione dei debiti contributivi, potrebbero essere accolti positivamente da alcune categorie di lavoratori. Altri, come la norma sulle assenze ingiustificate o l’ampliamento del lavoro stagionale, sono stati criticati per il rischio di un aumento della precarietà e un indebolimento delle tutele. E’ importante che i lavoratori siano consapevoli di questi cambiamenti e dei loro potenziali effetti, per potersi tutelare al meglio.
Chi trae vantaggio da questo DDL Lavoro
Il DDL Lavoro, approvato definitivamente al Senato l’11 dicembre 2024, introduce una serie di misure che avvantaggiano principalmente le imprese, a scapito delle tutele dei lavoratori.
Ecco i principali benefici per le aziende:
Maggiore flessibilità nella gestione del personale: Le nuove norme sui contratti a termine, sulla somministrazione e sul lavoro stagionale offrono alle aziende una maggiore flessibilità nell’assumere e licenziare, adattando la forza lavoro alle esigenze produttive del momento.
Riduzione dei costi: La possibilità di utilizzare più ampiamente contratti a termine e somministrazione, con minori vincoli e tutele, si traduce in una riduzione dei costi del lavoro per le imprese.
Semplificazione degli adempimenti burocratici: Il DDL introduce alcune semplificazioni burocratiche, come la comunicazione telematica dello smart working e la possibilità di rateizzare i debiti contributivi, che alleggeriscono gli oneri amministrativi a carico delle aziende.
Minore potere contrattuale dei sindacati: L’indebolimento delle tutele dei lavoratori e l’aumento della precarietà riducono il potere contrattuale dei sindacati, rendendo più difficile la difesa dei diritti dei lavoratori.
In sintesi, il DDL Lavoro crea un quadro normativo più favorevole alle imprese, offrendo loro maggiore flessibilità e minori costi, ma a discapito della stabilità e delle tutele dei lavoratori.