Job on Call o Lavoro Intermittente – Ultime notizie

Job on Call o Lavoro Intermittente – Ultime notizie

12 Maggio 2016 0 Di Redazione

Job-on-Call-Lavoro-Intermittente-1Nuovi contratti di lavoro nascono per la necessità di regolarizzare i lavoratori che operano solamente per alcuni periodi dell’anno ed hanno un lavoro non continuativo, questi contratti sono detti a lavoro intermittente o Job on Call.

Spieghiamo meglio questo tipo di contratto di lavoro in cosa consiste.

E’ un regolare contratto di lavoro che si stipula tra lavoratore e datore di lavoro regolamentato dal D.Lgs n. 276/203 da artt. 33 al 40 e D.Lgs. n. 81/2015 artt. 13-18.

Questo contratto regolamenta il contratto di lavoro per i lavoratori che svolgono prestazioni discontinue o intermittenti che possono essere svolte nell’arco di settimane, del mese o dell’anno.

Sono regolamentate due forme di contratto una riguarda l’obbligo di indennità di disponibilità, cioè quando il datore di lavoro chiama per iniziare il periodo lavorativo bisogna essere disponibili subito ad iniziare a lavorare.

L’altra è l’opposto, quindi senza obbligo di disponibilità immediata a chiamata dal datore di lavoro, è importante accordarsi bene nel momento della stipulazione del contratto.

Questo tipo di contratto ha dei vincoli per l’età dei lavoratori a cui può essere sottoposto, rientrano in questo contratto due fasce di età, una può essere sottoscritta a lavoratori che abbiamo meno di 25 anni e l’altra a lavoratori con più di 45 anni e anche a persone in pensione.

Il contratto di lavoro intermittente o Jab on Call può avere un periodo complessivo di durata non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari, eccetto per alcuni settori come il turistico, pubblici esercizi e spettacolo.

Nel caso si superasse detto periodo il contratto si trasforma automaticamente in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, questa situazione non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo ovviamente per quanto detto sopra.

E’ vietato redigere un contratto per casi di sostituzione lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, per svolgere mansioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, sono stati oggetto di licenziamenti collettivi, di sospensione o di riduzione di orario e per le aziende che non sono in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel contratto vanno riportare obbligatoriamente le seguente informazioni:
1. durata della prestazione lavorativa
2. ipotesi che consentono la stipulazione del contratto
3. luogo della prestazione
4. modalità della disponibilità, se garantita dal lavoratore ed il relativo preavviso di chiamata spettante al lavoratore, mai inferiore ad 1 giorno
5. trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore per le prestazioni eseguite e relativa indennità di disponibilità
6. forme e modalità con le quali il datore di lavoro è autorizzato a richiedere l’esecuzione della prestazione lavorativa
7. rilevazione delle presenze
8. modalità e tempi di pagamento dello stipendio e della eventuale indennità di disponibilità
9. misure di sicurezza adottate nel campo lavorativo

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La Circolare n. 17 dell’ 8.02.2006 regolamenta varie modifiche, le più salienti:

– Le modalità di stipulazione del contratto può essere sia a tempo indeterminato che a tempo determinato

– Al lavoratore spetta, pro quota oraria, lo stesso trattamento retributivo e previdenziale ed assistenziale di un pari livello occupato con normale contratto di lavoro subordinato

– Possono essere conclusi dallo stesso lavoratore più contratti di lavoro intermittente con diversi datori di lavoro

– Il contratto di lavoro intermittente può coesistere con altre tipologie contrattuali, a patto che tra le varie tipologie di rapporti non sussistano incompatibilità

– Il lavoratore che presta il proprio lavoro in casi particolari (ad es. fine settimana, ferie stive, vacanze natalizie e pasquali), che si sia obbligato a rispondere alla chiamata, ha diritto alla indennità disponibilità pattuito solo in caso di effettiva chiamata

– L’accettazione della “disponibilità” è facoltativa, se il lavoratore rifiuta la richiesta del datore di lavoro non ha diritto all’indennità

– Al lavoratore spetta una indennità mensile di disponibilità pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL, per i periodi durante i quali garantisce la propria presenza su chiamata in essa rientrano: il minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR, ratei di mensilità aggiuntive

– L’indennità, divisibile in quote orarie, è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o contratto collettivo per es. nel T.F.R. e nelle mensilità aggiuntive

– L’indennità di disponibilità rappresenta un reddito imponibile, sia fini contributivi sia ai fini fiscali. Per quanto riguarda l’aspetto contributivo, l’indennità è soggetta alla contribuzione obbligatoria sia ai fini IVS che ai fini delle prestazioni di malattia e maternità, senza l’obbligo di osservare i minimi contributi previsti dalle disposizioni vigenti

– Il lavoratore che sceglie di essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro, in caso di malattia o altri eventi simili, deve informare tempestivamente il datore di lavoro e non ha diritto all’indennità di disponibilità in tale periodo. Se invece non ottempera al predetto obbligo di comunicazione, perde il diritto all’indennità stessa per un periodo pari a 15 giorni.

– Il rifiuto senza giustificazione di rispondere alla chiamata, da parte del lavoratore che ha scelto di essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro, può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai C.C.N.L. o in mancanza dal contratto di lavoro.
Il lavoro intermittente è utilizzabile quasi sempre per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati come ferie estive, vacanze pasquali o natalizie, quindi è importante capire bene come sono interpretati questi periodi.

Per week-end si intente il periodo che va dal venerdì pomeriggio dopo le ore 13.00 fino alle ore 6.00 del lunedì mattina.

Per le vacanze natalizie, si intende il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio.

Le vacanze pasquali comprendono il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell’Angelo o Pasquetta.

Le ferie estive comprendono il periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre.

Meglio specificare salvo imprevisti di cattiva comprensione.

E speriamo che qualcosa si muova verso una ripresa economia!

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