Che succede se non vado a ritirare una raccomandata

Che succede se non vado a ritirare una raccomandata

8 Settembre 2019 0 Di Redazione

L’idea di non andare a ritirare una raccomandata non è mai buona.
Anche se viene da pensare che se non ritiriamo la raccomandata la lettera o l’avviso non verrà letto, l’avviso di giacenza della raccomandata ha comunque un valore, anche legale.
Quindi se non vado a ritirare la raccomandata ma ho ricevuto l’avviso di giacenza legalmente è come se l’avessi ritirata.

Vediamo quale è la vita di una raccomandata

Se il destinatario della raccomandata è assente oppure semplicemente non la va a ritirare, la raccomandata sarà in deposito presso l’ufficio postale di zona.
Dal momento dell’arrivo dell’avviso di giacenza, e quindi da quando lasciano lo scontrino nella cassetta della posta, ha inizio il periodo di giacenza della raccomandata.
Il periodo di giacenza di una raccomandata dura un mese, e l’inizio della durata del periodo di giacenza e l’ufficio postale in cui è archiviata la raccomandata è scritto nell’avviso di giacenza che vi è stato consegnato.
Durante il periodo di giacenza il destinatario della raccomandata può andare all’ufficio indicato a ritirare la raccomandata.
Se per qualsiasi motivo una persona non può andare a ritirare una raccomandata può delegare una persona per il ritiro.
La delega per andare a ritirare la raccomandata si scrive compilando la parte bassa dell’avviso della raccomandata e portando la fotocopia di un documento d’identità valido del destinatario, di solito si usa la carta d’identità.

Passato un mese, o come si dice alla posta a compiuta giacenza, la raccomandata viene rispedita al mittente, ma a tutti gli effetti gli obblighi e i doveri verso il destinatario si considerano compiuti, ossia è come se la raccomandata fosse stata regolarmente consegnata e letta.

Cosa dice la legge

L’articolo 1335 del codice civile indica letteralmente:

“La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.

L’interpretazione di questa legge è avallata dalla giurisprudenza di legittimità.
In un caso che ha trattato proprio una comunicazione del provvedimento di licenziamento effettuata al dipendente con una lettera raccomandata è susseguita questo giudizio:

“a norma dell’art. 1335 c.c., si presume conosciuta dal momento in cui giunge al domicilio del destinatario, ovvero, nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale” (Cass., 24.4.2003 n. 6527).

In parole povere, a meno di non poter dimostrare che è stato fisicamente impossibile andare a ritirare la raccomandata, la raccomandata si considera consegnata e letta già dall’avviso di giacenza.
Questo giudizio è stato affermato in una altra sentenza, che ha chiaramente deciso che:

“deve necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e deve, altresì, dimostrare che tale situazione è incolpevole, non poteva cioè essere superata dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza” (Cass. 6.11.2011 n.20482).

Quindi anche nel caso in cui per un periodo di tempo, a causa del lavoro o di altro motivo, si va a vivere lontano da casa, la raccomandata si considera consegnata, questo perché ci sono strumenti messi a disposizione delle persone da parte di Poste Italiane che permettono di farsi consegnare la posta da l’indirizzo di domicilio a quello in cui temporaneamente si risiede, il servizio si chiama Seguimi.

Vediamo ora in dettaglio nei casi più seri cosa può accadere se non vado a ritirare una raccomandata.

Se non ritiro gli atti giudiziari

Se non ritiro gli atti giudiziari

Per gli atti giudiziari notificati direttamente dall’ufficiale giudiziario (art. 137 ss. c.p.c,) a mani proprie del destinatario la situazione è molto chiara.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la raccomandata l’ufficiale giudiziario lo scrive nella relazione, indicando che il destinatario era presente e non ha voluto prendere l’atto giudiziario a lui indirizzato. In pratica l’atto si considera consegnato e rifiutato.

Se invece l’ufficiale giudiziario è impossibilitato alla consegna, per irreperibilità, per incapacità o altro, allora lo stesso ufficiale giudiziario può comunque lasciare la copia al deposito del Comune, lasciando un avviso che la notifica è stata depositata in Comune e viene poi spedita un’altra raccomandata con l’avviso di ricevimento.
Poi la notifica quindi si considera consegnata al destinatario passati 10 giorni dal deposito in Comune, senza che l’atto sia stato ritirato.
Questa procedura è un po’ complicata, ma riassumendola in parole più semplici avviene che la notifica che non può essere consegnata viene lasciata in un deposito, viene poi inviata una raccomandata normale che avvisa che c’è un atto giudiziario da ritirare al deposito, e basta questo avviso di giacenza per dichiarare che l’atto giudiziario è stato consegnato.

La notifica di un atto giudiziario può essere fatto anche dalle Poste Italiane tramite raccomandata,  e sappiamo anche che se il codice raccomandata inizia per 787 è un atto giudiziario.
In questo caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto indicando l’ufficio postale come mezzo di spedizione dell’atto.
Se il postino non riesce a consegnare la raccomandata con l’atto giudiziario allora l’atto viene depositato presso l’ufficio postale.
In questo caso viene lasciato un avviso di giacenza nella cassetta delle poste e quindi l’atto si considera consegnato per quanto già scritto sopra.

Il destinatario ha tempo sei mesi per ritirarlo, passati questi sei mesi l’atto giudiziario viene rispedito al mittente.
Una cosa importante da sapere è che se il destinatario ritira il plico alla posta entro 10 giorni dall’avviso di giacenza, la notifica si considera fatta il giorno in cui ritira la raccomandata, superati i 10 giorni la notifica viene considerata fatta.

Se non ritiro una multa

Se non ritiro una multa

Per le multe ovviamente le regole e le leggi sono diverse.
Se una multa non viene ritirata, ossia anche se avete l’avviso di giacenza della multa non andate all’ufficio postale a ritirarla, la multa non è considerata consegnata.
Questo perché servono due notifiche con due raccomandate diverse per indicare che la notifica è andata a buon fine, anche se il destinatario non ha ritirato ne l’una ne l’altra.

La ragione di questo è dovuta da una sentenza della Corte di Cassazione (n. 7815 del 04/04/2006).
Questa sentenza ha stabilito che non basta inviare una multa per raccomandata, ma ne servono almeno due.
In parole povere se la prima raccomandata con la multa non viene ritirata non si considera notificata.
Serve che venga spedita anche una seconda raccomandata per ritenere la multa notificata, anche se non viene ritirata.
Se non viene inviata la seconda raccomandata allora la multa può essere annullata.
Quindi una multa è regolare, e quindi va pagata, occorrono due raccomandate.

La multa però può essere annullata solo quando arriva la cartella esattoriale.
A questo punto si può andare dal Giudice di pace con la cartella esattoriale per chiedere l’annullamento, indicando che è stato fatto solo un tentativo di notifica e quindi va annullata per quello che si chiama “vizio di forma”.

Che rischi si corrono a impugnare una multa per vizio di forma.
Prima di tutto l’importo della multa della cartella esattoriale non è come quello della multa ma è più del doppio, a causa delle more e dei costi di servizio.
Inoltre il Giudice di Pace può non tenere conto della sentenza della cassazione, facendo valere ragioni di chi vi ha fatto la contravvenzione.
Quindi non è sicuro che possiamo evitare di pagare delle multe anche se non sono stati rispettati tutti i termini di notifica.

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