Ravvedimento operoso 2016

Ravvedimento operoso 2016

17 Agosto 2016 7 Di Redazione

Il Ravvedimento operoso 2016 è la soluzione migliore e rapida per regolarizzare mancati pagamenti.
Capita a tutti di dimenticare alcune scadenze, involontariamente o meno.
In questi tempi così difficili, può capitare di dover aspettare alcuni giorni e quindi bisogna ricorrere al ravvedimento operoso.

Ravvedimento operosoChe cosa è il Ravvedimento Operoso

Si parla di ravvedimento operoso quando il contribuente si presenta per risolvere irregolarità tributarie.
Come un importo errato sul pagamento delle tasse o delle omissioni, di solito il mancato pagamento.
Come per esempio IMU  o TASI.
Fa parte di una legge del 1997 che è stata modificata nel 2015.
Per facilitare il recupero di alcune tasse da parte dello stato senza gravare troppo sulle tasche dei cittadini.

Tipi di Ravvedimento Operoso disponibili

Il ravvedimento operoso sprint:
è quando viene effettuato entro i primi 14 giorni dopo la scadenza del versamento delle tasse.
La mora che prima era del 15% viene ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo,
quindi per un massimo dell 1,4%.

Il ravvedimento operoso breve:
passati i primi 14 giorni si utilizza questo tipologia, se viene effettuato entro 30 giorni la mora diventa dell’ 1,5%.

Il ravvedimento operoso lungo:
passati anche i 30 giorni e con il massimo entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
C’è questo tipo di ravvedimento, che porta la mora al 3,75%.

Ma non è solo questo, se viene effettuata entro 90 giorni la sanzione è del 1,67%.
Regolamentazione valida dal primo gennaio 2016.
Se viene fatto entro 2 anni, o è una seconda dichiarazione successiva la sanzione sale al 4,2%, passati i 2 anni la sanzione sale ancora fino al 5%

In più, immaginiamo a causa della confusione che c’è stata per l’IMU/TASI/TARI, il  ravvedimento operoso su queste tasse, è spiegato nel DLgs 158/2015 art. 15 comma 1 lettera o, e dall’art. 13 del DLgs 471/1997.
La sanzione per omessi o parziali versamenti delle tasse effettuati entro 90 giorni dalla scadenza venga ridotta al 50%, ovvero metà della sanzione calcolata con i valori precedenti.

A queste somme vanno aggiunti gli interessi legali, che cambiano di anno in anno e che per il 2016 è dello 0,20%.

Gli interessi legali vengono decisi dal Ministero del Tesoro, e per sapere quelli dell’anno in corso basta andare alla pagina relativa alla notifica sul sito della Gazzetta Ufficiale.

 

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