Calcolo Tasi Chioggia

Calcolo Tasi Chioggia

10 Ottobre 2014 0 Di Redazione

Per il calcolo tasi Chioggia ha reso pubbliche le procedure, le percentuali e le scadenze per il pagamento.
Vediamo punto per punto come va pagata questa tassa sulla casa.

Calcolo Tasi Chioggia – Scadenze e Modalità per il versamento

Nel 2014 è stato introdotto il tributo sui servizi indivisibili (la cosiddetta Tasi) che serve a finanziare servizi erogati dal Comune a beneficio della comunità come l’illuminazione pubblica e la tutela del verde.

La prima rata di acconto dovrà essere pagata entro il 16 ottobre 2014, mentre il 16 dicembre scade il termine per versare il saldo.
Il versamento della Tasi a Chioggia va effettuato utilizzando il modello F24 cartaceo o telematico.
Pagabile rispettivamente presso gli istituti di credito e gli uffici postali con bollettino postale oppure online .

Il codice identificativo del Comune di Chioggia è C638.
Il contribuente dovrà provvedere al calcolo dell’imposta dovuta.
Potrà affidarsi al commercialista di fiducia o a un centro di assistenza fiscale.
Altra possibilità è quella di avvalersi del calcolatore presente sulla homepage del Comune di Chioggia.

Calcolo Tasi Chioggia – Chi deve pagare e come calcolare il dovuto

La Tasi a Chioggia è dovuta da chiunque possieda l’abitazione principale e le relative pertinenze.
Va pagata per l’abitazione che rientra nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7.

Non sono previste detrazioni e l’aliquota è pari al 2,2 per mille.
La base imponibile per il calcolo della Tasi a Chioggia è data dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160.

Se l’immobile è di proprietà di più contribuenti, ciascuno di essi pagherà in base alla propria percentuale di possesso.
Il codice tributo da indicare è 3958 e l’importo risultante dal calcolo deve essere senza decimali, con arrotondamento per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi e con arrotondamento per eccesso se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi.
Nulla è dovuto qualora l’importo complessivo annuo da versare sia inferiore a 12 euro.

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