TFR e TFS: quali sono le differenze?

TFR e TFS: quali sono le differenze?

22 Dicembre 2020 0 Di Redazione

I lavoratori dipendenti del settore privato, al momento della cessazione del proprio contratto di lavoro, hanno diritto al TFR (Trattamento di Fine Rapporto) che rappresenta una buonuscita accantonata dal datore di lavoro.

A differenza dei lavoratori subordinati del settore privato, i dipendenti pubblici e statali hanno diritto al TFS, Trattamento di Fine Servizio, anch’esso rappresenta una buonuscita ma presenta delle caratteristiche differenti dal TFR.

Calcolo del TFR a fine rapporto

Le differenze tra il TFS e il TFR

Questi due trattamenti possono essere simili sotto alcuni aspetti ma differenti negli aspetti fiscali. Tuttavia, in entrambi i casi è possibile avere un anticipo della liquidazione, attraverso delle specifiche richieste da effettuare alla propria banca di riferimento. In questo modo è possibile ottenere l’anticipo del TFS per gli statali.

La prima differenza che permette di distinguere il Trattamento di Fine Rapporto e il Trattamento di Fine Servizio è la composizione. Nel primo caso parliamo di una liquidazione che spetta ad ogni lavoratore del settore privato, in misura ed entità proporzionate. Nel caso del TFS, invece, è necessario fare delle distinzioni sulle tre diverse tipologie di liquidazioni destinate ai dipendenti pubblici:

  • Indennità di Buonuscita (IBU), si tratta di una liquidazione destinata ai dipendenti statali come Dipendenti dei Ministeri, della Scuola, delle Agenzie Fiscali e così via.
  • Indennità Premio di Servizio (IPS), ovvero una buonuscita destinata ai dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni, e del Servizio Sanitario Nazionale;
  • Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non economici e delle Camere di Commercio.

Tutte e tre le tipologie di liquidazioni interessano tutti i dipendenti pubblici che sono stati assunti con un contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000. Al contrario, tutti coloro che sono stati assunti con un contratto a tempo determinato o indeterminato, in una data successiva a quella appena riportata, sono soggetti all’applicazione del TFR.

Le differenze fiscali tra il TFS e il TFR

Le due modalità di liquidazione differiscono tra di loro in base alle modalità di calcolo, più precisamente: il TFR ha carattere di salario differito, dove si assiste all’accantonamento di una parte di retribuzione che verrà successivamente liquidata nel momento della cessazione del rapporto lavorativo.

Il TFS ha carattere differito e carattere previdenziale dove si assistono ai seguenti metodi di calcolo:

  • Con l’IBU, la contribuzione da versare all’INPS per ottenere la liquidazione grava per il 7,10% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore;
  • Con l’IPS, la contribuzione da versare all’INPS per ottenere la liquidazione è per il 3,60% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore;
  • Con l’IA, invece, tutta la contribuzione è a carico del datore di lavoro.

Modalità di erogazione TFS

Le modalità di erogazione del TFS sono differenti a seconda dell’importo che dovrà essere erogato:

  • Se l’importo è pari o inferiore a 50.000 euro, la somma sarà erogata in un’unica soluzione;
  • Se l’importo è tra 50.000 e 100.000 euro, la somma sarà erogata in due rate annuali, di cui la prima rata di 50.000 euro.
  • Se l’importo è superiore a 100.000 euro, la somma sarà erogata in tre rate annuali, di cui le prime due equivalenti a 50.000 ciascuna.

La Legge di Stabilità 2005, invece, ha rivoluzionato la normativa relativa al TFR: nel 2007 è stata prevista la possibilità per ogni lavoratore dipendente del settore privato di scegliere come ricevere la propria buonuscita:

  • Lasciare il TFR nelle casse dell’azienda e riceverlo nel momento della cessazione del rapporto lavorativo, che viene erogato nell’ultima busta paga del lavoratore.
  • Spostare il TFR dall’azienda a una forma pensionistica complementare e la liquidazione verrà erogata sotto forma di pensione integrativa.
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