Regime Forfettario Startup Partite IVA Aperte nel 2016 – Le Novità
8 Aprile 2016Il Regime Forfettario Startup Partite IVA 2016 ha tante novità che possono esserti utili.
Specialmente per l’apertura di una nuova Start Up, scopri di più.
Per le nuove aperture di Partite IVA eseguite nell’anno 2016 lo Stato ha previsto la possibilità di aderire ad un nuovo regime fiscale più favorevole.
Si tratta del regime forfetario che permette di semplificare notevolmente gli adempimenti fiscali della start up.
Per aderire a questo regime speciale è necessario essere in possesso di alcuni requisiti. Vediamo di capire quali categorie di soggetti possono aderire a questa semplificazione definiti dalla legge di stabilità 2016.
Indice
Regime Forfettario Startup Partite IVA – Le principali novità
Il regime dei contribuenti minimi viene definitivamente soppresso, pur continuando fino a scadenza naturale di chi vi ha già aderito in precedenza.
La scelta del Regime Forfettario Startup Partite IVA può essere fatta, non solo da chi apre una nuova partita IVA, ma anche da chi è già in attività.
Tuttavia è necessario che vengano rispettati i requisiti richiesti dalla legge.
Per le start up al primo anno è possibile aderire al regime direttamente.
Infatti chi è già in attività è necessario verificare la sussistenza dei requisiti nell’anno 2015.
Regime Forfettario Startup Partite IVA – Requisiti necessari e le esclusioni
I lavoratori autonomi o le persone fisiche che possono aderire devono avere questi requisiti:
– un limite nei ricavi o compensi percepiti,
definito in base ad apposita tabella declinata in base all’attività svolta
(trattasi di somme dai 30.000 ai 50.000 euro all’anno)
– spese per dipendenti o collaboratori,
lavoratori occasionali e familiari non superiore a 5000 euro
– beni strumentali
non superiori a 20.000 euro al lordo degli ammortamenti, senza considerare i beni di valore inferiore a circa 516 euro e considerando al 50% i beni ad uso promiscuo.
Non si considerano i beni immobili in nessun caso
A differenza dei vecchi minimi, l’età del contribuente non è più vincolante per l’adesione,
ma è sufficiente il possesso dei requisiti.
Non c’è più nemmeno il limite di durata come previsto nel vecchio regime dei minimi.
Non può avvalersi di questo regime chi ha già un regime speciale IVA, chi ha un regime forfettario per la determinazione del reddito,
i non residenti, chi ha come attività prevalente o esclusiva la cessione di immobili o mezzi di trasporto, chi ha partecipazioni in altre società.
Chi ha percepito redditi oltre i 30.000 euro nell’anno precedente come dipendente o assimilato/pensioni e continua a percepirli nell’anno in corso.
Le agevolazioni previste
Chi aderisce al regime forfettario non è tenuto a presentare scritture contabili.
Tanto che non è soggetto ad IVA, è esente da liquidazioni e versamenti IVA periodici.
Pensate ivi compresa la dichiarazione annuale, non fa la comunicazioni di clienti e fornitori, non applica ritenute alla fonte, non è sostituto di imposta, non versa l’IRAP, non è soggetto agli studi di settore.
Il regime prevede anche una contribuzione previdenziale ridotta del 35% e l’imposta sul reddito è fissata al 15% da liquidare alle stesse scadenze IRPEF.
Le Start Up create nel 2016
Le nuove attività che vogliono avvalersi del regime forfetario avviate nel 2016 possono aderire alla scelta se:
– il richiedente non ha esercitato attività professionali, artistiche o di impresa anche familiare o in società nei tre anni precedenti
– l’attività intrapresa non è la prosecuzione di attività precedentemente svolta come dipendente o autonomo con altro regime, salvo che si tratti di praticantato e o tirocini obbligatori
– l’attività è prosecuzione di un’altra svolta da altro soggetto, i ricavi nel periodo d’imposta precedente o i compensi non devono essere superiori a quelli previsti per il regime forfetario
La legge di Stabilità del 2016 stabilisce anche che l’aliquota delle imposte sarà del 5% per i primi cinque anni di attività, agevolando di fatto le partite IVA di nuova apertura.
Chi ha avviato la start up nel 2015 con il regime precedente che prevedeva la riduzione di un terzo del reddito può optare per l’aliquota unica del 5% per i successivi 4 anni di attività.
Chi ha invece aperto con regime ordinario può passare a quello forfetario ma l’aliquota applicabile è quella standard del 15%.
Grazie a queste caratteristiche il regime forfetario è, ad oggi, il più conveniente per chi vuole avviare un’impresa in modo autonomo, garantendo una semplificazione effettiva degli adempimenti e una tassazione chiara e conveniente per il contribuente.
Se vuoi aprire un’attività chiedi consulenza ad un esperto del settore per districarti al meglio in questo campo.