Le norme che disciplinano i contratti di locazione prevedono la possibilità per il locatore di chiedere al futuro inquilino il versamento di una caparra detta anche deposito cauzionale.
Tale somma ha una funzione di garanzia, ovvero copre il locatore dalle conseguenze legate a eventuali inadempimenti del conduttore come, ad esempio, il mancato pagamento di uno o più canoni di affitto o la restituzione dell’immobile con danni che richiedono degli interventi di risanamento dell’alloggio.
Con l’abrogazione dell’art. 79 della “legge sull’equo canone”, l’ammontare della caparra o deposito cauzionale non è più obbligatoriamente pari a tre mensilità, ma la sua determinazione viene lasciata alla discrezione del conduttore, in accordo con l’inquilino. Quando viene meno questa funzione risarcitoria, perché il contratto di affitto è scaduto e non viene rinnovato oppure in caso di risoluzione anticipata dello stesso, il conduttore è tenuto alla restituzione della caparra, maggiorata degli interessi maturati e calcolati in base al tasso legale, se gli stessi non sono già stati corrisposti annualmente. La restituzione della caparra è vincolata alla riconsegna dell’alloggio da parte del conduttore, nello stato in cui si trovava all’inizio della locazione. Se l’inquilino non ha utilizzato l’immobile locato secondo la “diligenza del buon padre di famiglia”, e lo riconsegna con danni tali da pregiudicarne l’utilizzo, allora il locatore può trattenere la caparra versata, totalmente o in parte, nella misura dei danni che l’alloggio ha subito. Nel caso in cui l’unità immobiliare locata non presenti danni e, nonostante ciò, il locatore non restituisca il deposito cauzionale al conduttore, questi può agire in giudizio per il recupero del suo credito, ricorrendo allo strumento del decreto ingiuntivo. Il diritto alla restituzione della caparra si prescrive in dieci anni, a decorrere dalla data di riconsegna dell’immobile. È bene anche ricordare che la somma corrisposta al locatore a titolo di caparra o deposito cauzionale non può essere equiparata al canone di locazione: ne deriva che il conduttore è sempre tenuto a versare le mensilità dell’affitto, anche negli ultimi mesi di validità del contratto, non potendo compensare questo suo onere con l’ammontare del deposito cauzionale versato. Inoltre, in sede di restituzione della caparra e di riconsegna delle chiavi al proprietario dell’immobile, è bene redigere una lettera che attesti queste transazioni. Riportiamo di seguito un esempio di come può essere stilata tale lettera, con riferimento ai contratti di locazione a uso abitativo.
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