Due contribuenti con lo stesso reddito, gli stessi figli e la stessa cifra spesa in un anno possono arrivare a due detrazioni finali diverse. A separarli non è il tetto in sé, ma tre variabili che la norma non mette mai una accanto all’altra: quanti figli risultano a carico, in che ordine le spese vengono portate nel calcolo e in che anno quella spesa è cominciata.
La detrazione, per intendersi, è lo sconto applicato direttamente all’imposta: non abbassa il reddito tassato, abbassa l’IRPEF da versare. Sopra i 75.000 euro di reddito complessivo quello sconto ha un limite annuo. Qui sotto ci sono i conti veri, quelli che l’Agenzia delle Entrate ha messo nero su bianco nella circolare 6/E, datata 29 maggio 2025, e che Fiscomania ha ricostruito nella sua analisi. La regola generale, con la soglia dei 75.000 euro e la differenza dal modello francese, è spiegata nell’articolo su cos’è il quoziente familiare all’italiana.
Quanto vale il tetto: la griglia completa
Il massimale nasce da una moltiplicazione sola: un importo base che dipende dal reddito (14.000 euro sotto la soglia dei 100.000, poi 8.000) per un coefficiente che dipende dai figli fiscalmente a carico (0,50 senza figli, 0,70 con uno, 0,85 con due, 1 da tre in su o con un figlio con disabilità). Svolgendo i prodotti, la circolare arriva a questa griglia.
Reddito tra 75.000 e 100.000 euro:
- senza figli a carico: 7.000 euro
- un figlio: 9.800 euro
- due figli: 11.900 euro
- tre o più figli, oppure un figlio con disabilità: 14.000 euro
Reddito oltre i 100.000 euro:
- senza figli a carico: 4.000 euro
- un figlio: 5.600 euro
- due figli: 6.800 euro
- tre o più figli, oppure un figlio con disabilità: 8.000 euro
Attenzione a cosa misura la cifra: non è la detrazione ottenuta, è la spesa massima ammessa al calcolo. Chi ha due figli e 80.000 euro di reddito non recupera 11.900 euro di imposta, ma la percentuale prevista da ciascuna agevolazione su un massimo di 11.900 euro di spese. La differenza vale migliaia di euro, e l’esempio seguente la rende esplicita.
Il caso da 80.000 euro: 15.000 di spese, 5.254 di detrazione
Prendiamo la situazione descritta dalla circolare. Reddito complessivo di 80.000 euro, coniuge e due figli a carico, spese detraibili per 15.000 euro nell’anno. Sono tre voci:
- una ristrutturazione edilizia, con rata annuale da 9.000 euro e detrazione al 50%;
- l’istruzione dei figli, 2.000 euro, al 19%;
- erogazioni a favore di partiti politici, 4.000 euro, al 26%.
Il tetto è 11.900 euro. Le spese sono 15.000. Ne restano fuori 3.100, e sta al contribuente decidere quali far entrare, in dichiarazione oppure segnalandolo al sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro che trattiene le tasse dalla busta paga. Nell’esempio l’ordine è questo:
- entra per prima la rata di ristrutturazione, 9.000 euro, che al 50% produce 4.500 euro di detrazione;
- nel margine rimasto, 2.900 euro, entra una parte delle erogazioni ai partiti: al 26% valgono 754 euro;
- le spese di istruzione restano escluse, perché il massimale a quel punto è esaurito.
Totale recuperato: 5.254 euro.
Quanto è costato il tetto
Il conto che la circolare non svolge è il confronto con lo scenario precedente al 2025. Senza limite, le stesse tre spese avrebbero prodotto 4.500 euro sui lavori, 380 sull’istruzione e 1.040 sulle erogazioni: 5.920 euro in tutto. La differenza con i 5.254 effettivi è di 666 euro, poco più dell’11% del beneficio pieno. Il tetto, insomma, non cancella le detrazioni: ne toglie una fetta.
Perchè l’ordine con cui si elencano le spese sposta il risultato
Quel 5.254 non è un numero obbligato. La circolare 6/E precisa che nessuna regola impone una graduatoria fra le spese quando il massimale non basta per tutte: la scelta è libera. E siccome le aliquote di detrazione sono diverse fra loro, ogni euro di tetto rende in modo diverso a seconda di quale spesa ci si mette dentro.
Nel caso visto sopra, un euro speso in ristrutturazione ne restituisce cinquanta centesimi, uno in erogazioni ventisei, uno in istruzione diciannove. Se i 2.900 euro di margine residuo fossero stati riempiti con le spese scolastiche anzichè con le erogazioni, il rendimento di quella porzione sarebbe sceso da 754 a 551 euro. È lo stesso tetto, la stessa famiglia, la stessa spesa complessiva: cambia solo l’etichetta delle voci imputate.
Stesse spese, lavori iniziati prima: 666 euro di differenza
C’è un secondo scenario, identico al primo tranne che per una data. Se la ristrutturazione fosse partita entro il 31 dicembre 2024, quella rata da 9.000 euro non entrerebbe affatto nel computo del massimale: le rate degli interventi edilizi dell’articolo 16-bis del TUIR sostenute fino a quel giorno restano fuori dal tetto, e con loro gli interessi dei mutui e prestiti accesi entro la stessa data e i premi delle polizze firmate prima. La detrazione sui lavori segue le regole di sempre, per conto suo.
Il risultato è che gli 11.900 euro di tetto restano interamente disponibili per il resto. E il resto, nell’esempio, sono 2.000 euro di istruzione più 4.000 di erogazioni: 6.000 euro, cioè la metà del massimale. Entrano tutti, senza esclusioni. Il totale recuperato torna quindi a 5.920 euro, gli stessi che si sarebbero ottenuti senza alcun limite.
È il passaggio più controintuitivo della materia: fra le due versioni dell’esempio non cambia un euro di reddito, un figlio o una fattura. Cambia l’anno in cui il cantiere è partito, e vale 666 euro. Chi vuole capire quali voci finiscono nel conteggio può partire da un ripasso di quali spese si scaricano dalla dichiarazione dei redditi.
Oltre i 120.000 euro arriva un secondo taglio
Il massimale dell’articolo 16-ter non è l’ultima parola. Superati i 120.000 euro di reddito complessivo entra in azione l’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, che riduce in proporzione le detrazioni al 19%. I due meccanismi non si escludono a vicenda: si applicano uno dopo l’altro.
La proporzione si ottiene sottraendo il reddito complessivo da 240.000 euro e dividendo il risultato per 120.000. A 150.000 euro di reddito il numeratore vale 90.000, quindi il coefficiente è 0,75: tre quarti. Nel caso costruito dalla circolare, chi dichiara quella cifra e ha il coniuge e due figli a carico parte da un massimale di 6.800 euro (cioè 8.000 moltiplicato per 0,85); poi, su alcune spese funebri, una detrazione che sulla carta sarebbe di 152 euro si ferma a 114 euro. Trentotto euro in meno, esattamente il quarto che la frazione porta via.
Conta l’ordine dei fattori: la riduzione proporzionale non colpisce la spesa, ma la detrazione già passata dal setaccio del tetto. Calcolare i due filtri in parallelo, anziché in fila, porta a un numero più alto di quello spettante.
Dal 2026, sopra i 200.000 euro, 440 euro in meno
Il terzo livello è il più recente e il più semplice da calcolare. Il comma 5-bis dell’articolo 16-ter, aggiunto dalla legge di bilancio 2026 (legge 199 del 30 dicembre 2025) ed entrato in vigore il 1° gennaio 2026, prevede una sottrazione secca di 440 euro per chi supera i 200.000 euro di reddito complessivo. Non una percentuale: un importo fisso, tolto alla detrazione già calcolata con i due passaggi precedenti.
La sottrazione riguarda gli oneri detraibili al 19%, con l’esclusione delle spese sanitarie, e insieme a questi le erogazioni liberali ai partiti politici e i premi delle assicurazioni contro gli eventi calamitosi. Le spese mediche, come si vede, restano fuori da tutti e tre i livelli.
Essendo un valore fisso, il suo peso relativo cresce man mano che si riduce la detrazione su cui atterra. Un ordine di grandezza si ricava dai numeri già visti: 440 euro sono quasi quattro volte i 114 euro rimasti in mano al contribuente da 150.000 euro dell’esempio precedente. In quel caso la sottrazione non si applica, perché la soglia è un’altra, ma il raffronto dice quanto sia diverso l’effetto di un taglio fisso rispetto a uno proporzionale.
I tre livelli letti in fila
Per chi sta nella fascia più alta, il calcolo si svolge in tre tempi, sempre in quest’ordine: il tetto di spesa che nasce da reddito e figli a carico; poi, oltre i 120.000 euro, la riduzione proporzionale; da ultimo, sopra i 200.000, i 440 euro sottratti in blocco. Ogni passaggio lavora sul risultato del precedente, non sulla cifra di partenza.
Torniamo alla domanda iniziale. La detrazione finale non dipende soltanto da quanto si è speso: dipende dal numero di figli a carico nell’anno della spesa, dall’ordine con cui le voci vengono imputate al massimale e dalla data in cui l’impegno di spesa è nato. I 666 euro di scarto fra le due versioni dello stesso esempio da 80.000 euro sono la misura più concreta di quanto pesino, nel nuovo assetto, dettagli che prima non contavano nulla. Questi conti sono comparsi per la prima volta nel modello 730/2026, sulle spese del 2025. Utile, a questo punto, sapere anche chi è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.


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