Se hai la partita IVA, ogni volta che compri qualcosa per il tuo lavoro paghi l’IVA al fornitore e poi te la riprendi scalandola da quella che incassi dai clienti. Questa operazione si chiama detrazione, e finora andava fatta entro una data sola: il 30 aprile dell’anno dopo. Passata quella scadenza, i soldi dell’IVA non tornavano più indietro e diventavano un costo secco. Il Decreto Omnibus raddoppia il tempo a disposizione: due anni al posto di uno. Il via libera finale del Consiglio dei Ministri è arrivato il 4 agosto 2026.
In concreto: una fattura arrivata nel 2026 andava recuperata entro il 30 aprile 2027, e potrà invece esserlo fino al 30 aprile 2029. Trentasei mesi di margine in più. Un avvertimento importante prima di andare avanti: alla data del 17 agosto 2026 il decreto non è ancora uscito in Gazzetta Ufficiale, e finché non esce vale ancora la regola vecchia. Se hai una fattura del 2025 da recuperare, il 30 aprile 2026 era e resta la tua scadenza.
Da quando parte l’orologio, e quando si ferma
Il tempo per recuperare l’IVA non inizia a contare dal giorno in cui hai fatto l’acquisto. Servono due cose insieme, e finché ne manca una non puoi detrarre niente. La prima è che l’imposta sia diventata esigibile, cioè dovuta allo Stato da chi ti ha venduto: succede in genere alla consegna o al pagamento. La seconda è che tu abbia in mano una fattura valida. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1/E/2018, che riprende un principio già scritto nella direttiva europea sull’IVA, la 2006/112/CE.
Con la fattura elettronica “avere in mano” ha un significato preciso, e non è quello che verrebbe da pensare. Il documento è tuo quando il Sistema di Interscambio te lo ha consegnato all’indirizzo telematico, oppure quando sei andato a scaricarlo dal portale Fatture e Corrispettivi perché la consegna non era riuscita. Vale la pena tenerlo a mente per tutto il resto dell’articolo: conta la data in cui la fattura ti arriva, non quella stampata sopra. È una distinzione che ricompare in tutti i casi complicati.
Il decreto non tocca nessuna di queste due condizioni. Lascia identico il momento in cui il diritto nasce e sposta solo il momento in cui scade. Chi volesse leggere la norma la trova nel primo comma dell’articolo 19 del decreto IVA, il DPR 633/72.
Due anni invece di uno: cosa vuol dire in pratica
La nuova scadenza non è più la dichiarazione IVA dell’anno in cui hai ricevuto la fattura, ma quella del secondo anno dopo. L’esempio che le circolari 1/2018 e 20/2021 usavano per illustrare la regola stretta serve oggi a misurare quanto si allunga: una fattura ricevuta nel 2026 fa nascere il diritto nel 2026, e il termine ultimo scivola al 30 aprile 2029, cioè alla scadenza della dichiarazione che si riferisce al 2028.
Chi tiene la contabilità da un po’ di anni si accorgerà che non è una novità, ma un ritorno. Fino al 31 dicembre 2016 funzionava già così. Poi il DL 50/2017 ha stretto la finestra a un anno solo, con una motivazione dichiarata: rendere più difficile recuperare l’IVA su acquisti vecchi e far quadrare meglio i controlli incrociati fra le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale. Il correttivo del 2026 torna sui suoi passi.
Vale la pena fermarsi un attimo sul conteggio, perché racconta qualcosa di questa materia. Due anni fino a tutto il 2016, un anno per il decennio successivo, di nuovo due anni con il correttivo: tre regole diverse in dieci anni per la stessa identica operazione, registrare una fattura di acquisto. Chi lavora in uno studio o in un ufficio amministrativo ha dovuto imparare tre volte la stessa cosa.
Perché cambia anche il momento in cui registri la fattura
Allungare solo il tempo per detrarre non sarebbe servito a nulla. Il motivo sta in un’altra norma, l’articolo 25 dello stesso decreto IVA, che dice entro quando devi annotare le fatture di acquisto nel tuo registro. Oggi ti chiede due cose: registrare prima della liquidazione in cui scali l’imposta, e comunque non oltre la dichiarazione dell’anno in cui la fattura è arrivata, riferendola a quell’anno.
È quell’ultimo pezzo a fare da tappo. Il Decreto Omnibus lo cancella: sparite le parole che inchiodavano la registrazione allo stesso anno, anche il registro acquisti si allinea alla finestra lunga, e le fatture avranno tempo fino alla dichiarazione del secondo anno dopo quello di arrivo. Senza questa seconda modifica ti saresti trovato in una situazione assurda: ancora nei termini per detrarre, ma fuori tempo massimo per registrare. L’articolo 12 del decreto interviene infatti su entrambe le norme insieme.
C’è un secondo cantiere aperto in parallelo. Il DLgs. 10/2026 porta in allegato un Testo Unico IVA che entrerà in applicazione il 1° gennaio 2027 e sostituirà il vecchio impianto. Il correttivo modifica anche quello, così il termine lungo nasce già dentro le regole nuove. Sembra un dettaglio da addetti ai lavori, ma ha una conseguenza pratica: nel 2027 non ci sarà un periodo in cui le due normative dicono cose diverse, e nessuno dovrà chiedersi quale delle due seguire.
Le fatture di dicembre restano il caso complicato
Ecco la situazione che manda in confusione più persone. Ordini qualcosa il 20 dicembre, la merce arriva, ma la fattura elettronica ti viene recapitata il 3 gennaio. In quale anno recuperi l’IVA? Non in quello dell’acquisto. La regola generale permette di riportare indietro l’imposta al mese in cui hai comprato, se la fattura arriva entro il 15 del mese dopo. Ma per gli acquisti dell’anno precedente questa scorciatoia è chiusa per legge: lo dice l’articolo 1 del DPR 100/98, che la esclude in modo esplicito.
Su cosa succeda adesso, le fonti non sono d’accordo, e questa è la parte più utile da sapere per chi deve decidere come comportarsi a gennaio. Una lettura sostiene che, tolte dall’articolo 25 le parole “con riferimento al medesimo anno”, il recupero si estenda anche a queste fatture: si potrebbe detrarre nell’anno in cui il diritto è nato, a patto di annotare il documento in una sezione separata del registro acquisti. L’altra lettura dice il contrario: la separazione fissata dal DPR 100/98 resta in piedi e il correttivo non risolve il problema alla radice. A sostegno di questa seconda posizione c’è un fatto: la legge delega della riforma fiscale, all’articolo 7 della L. 111/2023, aveva immaginato di estendere il recupero alle fatture che arrivano nella prima metà di gennaio, ma quell’idea non è mai diventata una norma.
La lettura più prudente è che il tempo si allunghi ma i due binari restino separati. Come si gestisce nel concreto una fattura di dicembre che arriva a gennaio, e a cosa serve il sezionale dedicato del registro acquisti, è un discorso a sé: sono casi che tornano ogni anno e meritano spazio a parte.
E se ti accorgi troppo tardi di una fattura mai registrata?
Avere più tempo riduce la probabilità di sbagliare, non le conseguenze se sbagli lo stesso. E le conseguenze, oggi, dipendono da chi te lo chiede. Per l’Agenzia delle Entrate, che nella risposta all’interpello 115 del 2025 conferma quanto già detto nella Circolare 1/E/2018, chi non registra nei termini ha rinunciato per sempre a detrarre. L’unica porta che resta aperta riguarda un caso preciso: la fattura c’era, era registrata, ma l’IVA non è finita nei conti per una svista. In quel caso si rimedia con una dichiarazione integrativa a proprio favore, prevista dal comma 6-bis dell’articolo 8 del DPR 322/98.
La Corte di Cassazione la vede in modo diverso. Per i giudici la registrazione è un adempimento formale, mentre il diritto poggia su fatti concreti: l’imposta era dovuta, l’acquisto serviva davvero all’attività. Non registrare non cancella il diritto, ma sposta su di te il compito di dimostrare quei fatti se arriva un controllo. Non è una posizione isolata di una sentenza sola: la rassegna delle pronunce e il peso probatorio che assume, in quei casi, la ricevuta con cui il Sistema di Interscambio certifica la consegna meritano una lettura separata sull’omessa registrazione.
C’è poi l’errore opposto, detrarre troppo presto, e su quello non ci sono due opinioni. L’articolo 6 comma 6 del D.Lgs. 471/97 prevede una sanzione pari al 70% dell’imposta per chi porta in detrazione un’IVA che non poteva ancora detrarre, e ci si finisce dentro anche solo mettendo in conto una fattura prima di averla ricevuta e registrata. La sanzione dice più di ogni altra cosa in che direzione si muove la riforma: la finestra si allarga in avanti, mai all’indietro.
Cosa dice l’Europa, che però non ha ancora finito
La modifica italiana va nella stessa direzione di una sentenza europea recente. L’11 febbraio 2026 il Tribunale dell’Unione Europea, decidendo la causa T-689/24, ha stabilito che la detrazione va ammessa nell’anno in cui il diritto nasce anche se la fattura arriva l’anno successivo, purché ciò avvenga prima che scada la dichiarazione. Norma italiana e pronuncia europea, per una volta, dicono la stessa cosa.
Con un’avvertenza che pesa più della convergenza: quella sentenza è sotto revisione, per decisione della Sezione del riesame istituita presso la Corte di Giustizia UE. Il punto di riferimento europeo, insomma, non è ancora fermo, e come andrà a finire può cambiare il modo in cui si leggono le norme italiane, proprio a partire dalla questione delle fatture di fine anno.
Da quando vale la regola nuova
Il decreto ha quasi finito il suo percorso. Il primo passaggio in Consiglio dei Ministri è del 10 giugno 2026; sono seguiti il parere delle Commissioni parlamentari e, in Conferenza Unificata, l’intesa con le Regioni; il sigillo finale è del 4 agosto. Manca un passo solo, ma è quello che conta: finché il testo non compare in Gazzetta Ufficiale non produce alcun effetto, e sarà proprio il testo pubblicato a dire come si passa dal vecchio al nuovo regime.
Fino ad allora la regola operativa resta quella di prima: un anno di tempo, dichiarazione riferita all’anno in cui il diritto è nato, 30 aprile come data limite. Sulle fatture già ricevute prima dell’entrata in vigore bisognerà leggere cosa prevede il decreto, e finché quel passaggio non è nero su bianco la finestra lunga non si può dare per acquisita.
Un’ultima considerazione, per ridimensionare l’entusiasmo che la cifra dei trentasei mesi può suscitare. Il correttivo restituisce respiro a chi si accorge in ritardo di una fattura rimasta fuori dai registri. Ma lascia in piedi la distinzione fra le fatture normali e quelle di fine anno, e non chiude il disaccordo fra Agenzia delle Entrate e Cassazione su cosa comporti una registrazione mancata. Chi tiene la contabilità guadagna tempo per rimediare agli errori, non regole più semplici per evitarli.


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