Superamento limiti forfettario: cosa succede dopo

Sopra 85.000 euro esci dal forfettario a gennaio, sopra 100.000 nel giorno stesso dell’incasso: cosa cambia in fattura, sull’IVA e sulle imposte.

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Superamento limiti forfettario: cosa succede dopo


Nel regime forfettario ci sono due numeri che contano: 85.000 euro e 100.000 euro. Non sono due gradini della stessa scala. Il primo ti lascia dove sei fino a fine anno, il secondo ti butta fuori dal regime nel momento esatto in cui incassi i soldi che lo fanno scattare.

La differenza si vede sul portafoglio subito: sopra i 100.000 euro devi mettere l’IVA in fattura da quel giorno, aprire i registri contabili e ricalcolare le imposte con le regole ordinarie. Sotto, hai qualche mese per organizzarti. Qui vediamo cosa succede in concreto nei due casi, con l’esempio numerico che Fiscomania ricostruisce mese per mese e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che li reggono, a partire dalla Circolare n. 32/E del 2023.

Se sfori 85.000 euro ma resti sotto i 100.000: hai tempo fino a gennaio

Immagina di chiudere l’anno con 92.000 euro incassati. Hai superato la soglia, ma il regime agevolato non salta subito: per tutti i mesi rimanenti continui a fatturare senza IVA e a pagare l’imposta sostitutiva come prima. Il passaggio alle regole ordinarie arriva il 1° gennaio dell’anno dopo.

Questo vuol dire che l’anno dello sforamento resta un anno “pulito”, e che il conto vero lo fai nell’esercizio successivo. Attenzione, però: la soglia si misura sugli incassi, non sulle fatture emesse, e per chi ha aperto la partita IVA a metà anno va riproporzionata ai giorni di attività. Su come si conta esattamente quel totale abbiamo una guida a parte, dedicata al calcolo del limite dei ricavi.

L’IVA sugli acquisti che non avevi potuto detrarre

Da forfettario l’IVA pagata ai fornitori è un costo secco: non la recuperi. Quando esci dal regime, invece, una parte di quell’imposta torna disponibile. È la cosiddetta rettifica della detrazione, prevista dall’articolo 19-bis2 del decreto IVA.

Nel caso dello sforamento sotto i 100.000 euro il recupero si scrive nella dichiarazione IVA del primo anno in regime ordinario. Tradotto in date: sfori nel 2026, l’IVA recuperata la esponi nella dichiarazione relativa al 2027, quella che si presenta nel 2028. Due anni di distanza tra il fatto e il rimborso, quindi, ed è un dettaglio che pesa sulla cassa più di quanto sembri. Vale la Circolare n. 10/E del 2016, al paragrafo 4.1.3.

Cosa si recupera, in pratica, tutto in una volta:

  • l’imposta sui beni e sui servizi che al 31 dicembre dell’anno dello sforamento non hai ancora venduto o consumato: merce in magazzino, servizi pagati in anticipo;
  • l’imposta sui beni ammortizzabili, cioè quelli che duri anni a usare, purché non siano passati quattro anni dall’entrata in funzione. Per i fabbricati il termine è di dieci anni dall’acquisto o dall’ultimazione, e si recuperano solo le quote residue. Rientrano anche i beni immateriali come marchi, brevetti, opere dell’ingegno e diritti di concessione.

Serve una documentazione a parte in cui elenchi, per categorie omogenee, quantità, natura e valore di questi beni e servizi.

Oltre i 100.000 euro: quello che conta è il giorno dell’incasso

Qui cambia tutto. La legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 54, lettera b, della Legge n. 197/22) fa cessare il forfettario dallo stesso anno in cui i compensi percepiti passano i 100.000 euro, e fa nascere l’obbligo IVA già dall’operazione che porta oltre la soglia.

La parola decisiva è “percepiti”. Non conta quando emetti la fattura, conta quando i soldi arrivano. Se la fattura la emetti nello stesso momento in cui incassi, l’IVA la esponi subito. Se invece l’avevi già emessa tempo prima e l’incasso arriva dopo, quella fattura va integrata a posteriori: si emette una nota di variazione in aumento tramite il Sistema di Interscambio, addebitando l’IVA al cliente a titolo di rivalsa (articolo 26, comma 1, del DPR n. 633/72).

Da quel momento in avanti finiscono nel regime ordinario, e quindi vanno fatturate con IVA, tre categorie di operazioni: quella che ha generato l’incasso incriminato, tutto ciò che hai già consegnato o svolto ma non ancora fatturato, e naturalmente tutto ciò che fai dopo. Restano invece definitivamente nel forfettario le fatture emesse prima di quell’incasso: non si toccano nemmeno se il cliente le paga a dicembre, e non entrano nella dichiarazione IVA annuale.

L’esempio che chiarisce la linea di confine

La ricostruzione più utile è quella di un professionista che a settembre ha già fatturato e incassato 80.000 euro. A ottobre emette tre fatture in questo ordine: 4.000 euro, poi 30.000 euro, poi 5.000 euro. Nessuna con IVA, perché in quel momento è ancora legittimamente forfettario. Il 20 novembre gli viene pagata quella da 30.000 euro.

Fai la somma: 80.000 più 30.000 fa 110.000 euro incassati. La soglia è saltata di 10.000 euro, e il forfettario finisce quel giorno lì. Ora guarda cosa succede alle tre fatture di ottobre, che sono identiche per data di emissione ma hanno destini opposti:

  • la fattura da 30.000 euro va integrata con l’IVA, perché è quella il cui pagamento ha fatto scattare l’uscita;
  • quelle da 4.000 e da 5.000 euro restano senza IVA e non si rettificano, perché erano state emesse prima dell’incasso che ha rotto la soglia.

Il punto meno intuitivo riguarda l’importo su cui si calcola l’imposta. Verrebbe da pensare che l’IVA colpisca solo i 10.000 euro di eccedenza, dato che i primi 20.000 di quella fattura stavano ancora sotto il tetto. Non è così: l’imposta si applica sull’intera fattura che determina il superamento, senza spezzare la base imponibile in due tronconi. In questo esempio significa 30.000 euro di imponibile, non 10.000 — una differenza di 20.000 euro su cui il cliente si vede addebitare l’IVA a posteriori, ed è il motivo per cui chi è vicino al tetto guarda con attenzione a quale fattura si farà pagare per prima.

Sempre dal giorno dell’incasso vanno aperti i registri IVA degli articoli 23, 24 e 25 del DPR n. 633/72, dove si annotano da lì in poi le operazioni rilevanti.

Il recupero dell’IVA quando l’uscita è immediata

Anche in questo scenario la rettifica dell’imposta mai detratta è possibile, ma i tempi sono diversi e più favorevoli: il recupero si indica nella dichiarazione IVA dello stesso anno del superamento, in base all’articolo 19-bis2, comma 3, del DPR n. 633/72. Non si aspettano due anni come nel caso precedente.

Il conteggio dipende da che tipo di acquisto stiamo parlando. Per la merce e il materiale di consumo si guarda a quello che non hai ancora venduto o utilizzato alla data dell’incasso che ti ha fatto uscire. Per i beni durevoli, invece, si contano i mesi passati tra l’acquisto e la fuoriuscita dal regime.

Due conseguenze da tenere presenti. La prima: il costo dei beni che finisce nel calcolo del reddito va preso al netto dell’IVA che ora diventa recuperabile, altrimenti quella somma la conteggeresti due volte. La seconda: se decidi di non fare la rettifica, non puoi poi dedurre quell’IVA come costo. La differenza, per l’Agenzia, è che in quel caso l’imposta non è indetraibile per un motivo oggettivo, ma per una scelta tua.

La ritenuta d’acconto torna, ma non per le fatture già incassate

Da forfettario le tue fatture non subiscono la ritenuta d’acconto: quel prelievo del 20% che di norma il cliente trattiene e versa al posto tuo (articolo 25, comma 1, del DPR n. 600/73) non si applica, per espressa previsione dei commi 67 e 69 della Legge n. 190/14. Basta la dichiarazione che il reddito è soggetto a imposta sostitutiva. Per lo stesso motivo, da forfettario non fai nemmeno tu la ritenuta ai professionisti che paghi.

Superati i 100.000 euro il meccanismo si riaccende, in entrambe le direzioni. Sui compensi che incassi la ritenuta ricompare a partire da quello che ha causato lo sforamento e da tutti i successivi, indipendentemente da quando le relative fatture erano state emesse. Non c’è alcun recupero retroattivo su ciò che avevi già incassato prima.

Dall’altro lato diventi tu sostituto d’imposta: dal primo pagamento che fai dopo lo sforamento devi trattenere la ritenuta ai tuoi fornitori professionisti, anche se la fattura che ti hanno mandato non la indica. Restano fuori da questo cambiamento le ritenute su stipendi e redditi assimilati, quelle degli articoli 23 e 24 dello stesso decreto: chi ha dipendenti le applica comunque, forfettario o no.

Contabilità e imposte: cosa devi mettere in piedi

L’uscita immediata porta con sé una lista di adempimenti che nel forfettario non esistevano. In sintesi:

  • aprire le scritture contabili e i registri richiesti dal titolo II del DPR n. 600 del 1973, annotando le operazioni dal momento dello sforamento in poi;
  • annotare anche le vendite, le prestazioni e gli acquisti del periodo precedente allo sforamento, risalendo all’inizio dell’anno: c’è tempo fino alla scadenza della dichiarazione annuale;
  • assolvere gli obblighi ordinari sull’operazione che supera il limite e su tutte quelle che vengono dopo, liquidazioni IVA periodiche comprese;
  • versare il saldo delle imposte dell’anno dello sforamento entro le scadenze ordinarie, calcolandolo però sul reddito determinato con le regole del TUIR per il lavoro autonomo o per l’impresa, non più in modo forfettario.

Sugli acconti c’è un passaggio che genera confusione. Restano validi i due metodi di sempre, quello storico (si guarda l’imposta dell’anno prima) e quello previsionale (si stima quella dell’anno in corso). Chi sceglie il metodo storico calcola e versa entrambi gli acconti con le regole e i codici tributo del forfettario, visto che l’anno precedente era forfettario a tutti gli effetti; solo a saldo ricalcola l’imposta secondo l’IRPEF ordinaria e versa la differenza. In ogni caso i codici tributo devono corrispondere al modo in cui il reddito è stato determinato. L’Agenzia rimanda, per quanto compatibili, ai chiarimenti della circolare n. 73/E, datata 21 dicembre 2007.

Novità 2026: i compensi presi per errore e poi restituiti

Capita di ricevere somme che non spettano e di doverle rendere. Fino a poco tempo fa quei soldi rischiavano di contare comunque ai fini della soglia, con l’effetto paradossale di far uscire dal regime chi in tasca non aveva tenuto niente.

Con la Risposta a interpello n. 68/2026 l’Agenzia delle Entrate ha cambiato posizione: gli importi incassati per sbaglio e poi restituiti non entrano nel conteggio degli 85.000 euro, e non entrano nemmeno se la restituzione avviene nell’anno dopo rispetto a quello in cui li hai ricevuti. È un’apertura rispetto alla Risposta n. 26/2026, che era più rigida e ora risulta superata.

Due dubbi ricorrenti sulla soglia dei 100.000

Il primo riguarda chi apre la partita IVA a metà anno. La riproporzione ai giorni di attività, quella che abbassa il tetto a chi ha lavorato solo qualche mese, vale unicamente per gli 85.000 euro. I 100.000 euro sono un valore assoluto: chi ha iniziato a settembre ha lo stesso limite di chi lavora da gennaio.

Il secondo riguarda il reverse charge, il meccanismo per cui su certi acquisti (tipicamente dall’estero) l’IVA la versi tu al posto del fornitore. Se l’acquisto è avvenuto prima dell’operazione che ha fatto scattare l’uscita, l’IVA va comunque versata con la liquidazione periodica di competenza, ma quell’imposta non rientra tra quelle che si rettificano per effetto della fuoriuscita.

La regola da tenere a mente

Torniamo ai due numeri di partenza. Tra 85.000 e 100.000 euro il forfettario si chiude con calma, a fine anno, e il recupero dell’IVA arriva due dichiarazioni dopo. Oltre i 100.000 il regime si interrompe nel giorno esatto di un bonifico, e da lì in avanti cambia il modo in cui fatturi, in cui tieni la contabilità e in cui calcoli le imposte.

È per questo che, nel forfettario, la data in cui il cliente paga vale più della data in cui hai emesso la fattura: è quella a separare le operazioni che restano agevolate da quelle che non lo sono più. Se stai valutando questo regime da zero, può essere utile partire da come funziona la partita IVA in regime forfettario prima ancora di ragionare sulle soglie.


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