Nel regime forfettario c’è un numero che decide tutto: 85.000 euro. Non è però il totale delle fatture che hai emesso, è il totale di quelle che ti sono state pagate. La differenza sembra sottile e invece sposta il conteggio anche di parecchie migliaia di euro, soprattutto a cavallo tra dicembre e gennaio.
Qui vediamo come si costruisce quel totale: quali somme ci finiscono dentro e quali restano fuori, di quanto si abbassa il tetto per chi ha aperto la partita IVA a metà anno, come si contano i ricavi quando le attività sono due e quando i compensi da diritto d’autore pesano sulla soglia. I riferimenti sono quelli raccolti nella guida di Fiscomania e nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate che vi sono citate.
Conta la data del bonifico, non quella della fattura
Il forfettario ragiona per cassa. Vuol dire che un compenso entra nel conteggio dell’anno in cui il denaro arriva davvero sul conto, non dell’anno in cui hai emesso il documento. Una parcella spedita a dicembre e saldata a febbraio pesa quindi sull’anno nuovo.
La verifica si fa a inizio anno guardando indietro, all’anno appena chiuso. Vale sia per chi entra nel regime per la prima volta, sia per chi ci è già dentro e vuole restarci. Le regole su quali importi siano ricavi e compensi stanno negli articoli 54, 57 e 85 del Testo unico delle imposte sui redditi, il TUIR.
Quali somme entrano nel conto e quali restano fuori
È il punto in cui si sbaglia più spesso, perché non tutto ciò che compare in fattura vale ai fini della soglia. Riorganizzato dal punto di vista di chi deve fare la somma, il quadro è questo.
Non vanno contate:
- l’IVA, che nel forfettario non applichi comunque, e il contributo integrativo destinato alla cassa di previdenza, per chi è iscritto a un albo professionale;
- le somme prese in modo occasionale, quelle che il fisco classifica come redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettere i) e l) del TUIR);
- l’indennità di maternità;
- i ricavi e i compensi dichiarati ai fini degli ISA, gli indici con cui l’Agenzia misura l’affidabilità fiscale delle partite IVA.
Vanno contate, invece:
- la maggiorazione del 4% che i professionisti iscritti alla gestione separata INPS addebitano in via definitiva al committente, la cosiddetta rivalsa;
- i rimborsi spese che il cliente ti versa: secondo le risposte finali della guida di Fiscomania rientrano nel calcolo, tranne le voci che la norma esclude espressamente, cioè proprio quelle dell’elenco precedente;
- i ricavi di un’attività che hai chiuso, quando è diversa da quella che apri l’anno dopo e per cui vuoi il regime agevolato.
Partita IVA aperta a metà anno? Il tetto si abbassa
Chi non ha lavorato per dodici mesi non ha a disposizione l’intero importo: la soglia va riproporzionata ai giorni di attività effettiva. Il calcolo divide 85.000 euro per i 365 giorni dell’anno e moltiplica il risultato per i giorni in cui la partita IVA è stata aperta.
L’esempio della guida riguarda un avvocato che apre il primo marzo. Da quella data alla fine dell’anno restano 306 giorni, e il conto è 85.000/365*306, cioè 71.260 euro. Oltre quella cifra non può andare se vuole restare nel regime.
Vale la pena tradurre la formula in un valore che puoi riusare sul tuo caso: 85.000 euro divisi per 365 fanno poco meno di 233 euro al giorno di capienza. Moltiplicali per i giorni che ti separano dall’apertura al 31 dicembre e hai il tuo tetto personale. Per l’avvocato dell’esempio la perdita rispetto al limite pieno è di 13.740 euro, cioè circa il 16% in meno: non un dettaglio, se i mesi di attività sono anche quelli in cui hai fatturato di più.
Due precisazioni. La riproporzione riguarda solo chi comincia in corso d’anno, non chi lavora da sempre. E non si applica alla seconda soglia, quella dei 100.000 euro, che resta un valore assoluto per tutti: ne abbiamo parlato nella guida su cosa succede quando si supera il limite.
Due attività diverse, un limite solo
Se svolgi contemporaneamente più attività con codici ATECO differenti, non hai un plafond per ciascuna: i ricavi e i compensi si sommano tutti dentro lo stesso tetto di 85.000 euro.
Il caso su cui l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata (risposta a interpello n. 202 del 2019) è quello di un medico chirurgo che siede anche nel consiglio di amministrazione di una clinica privata. Il compenso da consigliere è reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR, quindi va sommato a quello della professione medica.
Un secondo chiarimento riguarda una situazione meno frequente ma insidiosa (risposta a interpello n. 195 del 2019): se quando apri la partita IVA conosci già il dispositivo di una sentenza che ti riconosce somme superiori alla soglia, e quelle somme ti verranno pagate mentre sei nel forfettario, il limite si considera superato.
Diritti d’autore: contano solo se nascono dalla tua professione
Qui la regola ha un’unica condizione, ed è la correlazione con l’attività che svolgi. L’Agenzia (Circolare n. 9 del 2019) la considera esistente quando quel compenso non lo avresti mai incassato senza la tua attività di lavoro autonomo. Un architetto pagato per un manuale di progettazione è dentro; una canzone scritta nel tempo libero, no.
Quando la correlazione c’è, questi compensi seguono il trattamento indicato dalla risposta a interpello n. 517/E del 2019:
- entrano nel conteggio della soglia annua, insieme al resto;
- beneficiano di una deduzione forfettaria del 25%, che sale al 40% per chi ha meno di 35 anni: è una quota di spese riconosciuta in automatico, senza doverla documentare;
- sull’importo complessivo si applica l’aliquota del regime, 15% oppure 5%;
- non subiscono la ritenuta d’acconto, alle stesse condizioni previste per gli altri compensi del regime agevolato. Perché il cliente possa non applicarla, però, deve farsi rilasciare una dichiarazione in cui il professionista attesta che quei compensi sono legati all’attività svolta in forfettario.
Gli altri tre numeri che pesano quanto gli 85.000
La soglia dei ricavi è la più conosciuta, ma il regime introdotto dalla Legge n. 190 del 2014 chiede anche altro, e basta un requisito mancante per restarne fuori.
- 20.000 euro è il tetto delle spese per lavoro dipendente, lavoro accessorio e compensi ai collaboratori. Si guarda l’anno precedente e si conta la spesa al lordo.
- 35.000 euro è il tetto dei redditi da lavoro dipendente o da pensione percepiti nell’anno prima. Riguarda chi affianca la partita IVA a un impiego.
- Sul fronte societario non devi avere redditi da partecipazione e trasparenza secondo l’articolo 5 del TUIR, né partecipazioni di controllo in una SRL che svolge un’attività simile alla tua. Se ti stai orientando adesso, conviene partire da come funziona la partita IVA forfettaria prima ancora di fare i conti sulle soglie.
E se il conto supera la soglia
Torniamo al punto di partenza: il totale che conta è fatto di incassi, non di fatture emesse. Ed è per questo che il calcolo va tenuto d’occhio durante l’anno e non a bilancio chiuso, quando ormai la somma è quella.
Superare gli 85.000 euro non ti butta fuori dal regime nell’immediato, superare i 100.000 sì, e la data che fa scattare tutto è ancora quella dell’incasso. Le conseguenze pratiche, dall’IVA da mettere in fattura ai registri da aprire, sono raccontate nella guida sulle conseguenze del superamento dei limiti.


Lascia un commento