Raccomandate Nexive – Nullità Multe e Cartelle Equitalia

Raccomandate Nexive – Nullità Multe e Cartelle Equitalia

23 Marzo 2016 Off Di Redazione

Le notifiche delle cartelle Equitalia inviate tramite poste private non hanno validità e possono essere impugnate dal contribuente.
E’ questo il verdetto della Commissione Tributaria di Reggio Emilia, che con la relativa sentenza n. 199/03/2015 ha sancito la vittoria di un contribuente che aveva impugnato la propria notifica esattoriale ricevuta attraverso il servizio di poste private Nexive, per sapere Nexive cosa è ti basta sapere che è una società regolarmente incaricata alla consegna di multe e cartelle Equitalia.

raccomandate-nexive-nullita-cartelle-multe-equitaliaMa non è così semplice questa storia. A fine articolo potete leggere la spiegazione della legislazione che ci ha fornito direttamente Nexive, chiarendo cosa è successo nel tempo e perchè si è venuta a creare questa situazione. Leggete bene se vi è arrivata una multa con la raccomandata Nexive.

L’agenzia di riscossione ha infatti stipulato con Nexive un accordo economico più vantaggioso rispetto all’offerta di Poste Italiane, effettuando una regolare bando di gara.
Questa scelta si è però rivelata un’arma a doppio taglio per Equitalia, in quanto va ad infrangere l’attuale giurisprudenza che, come sancito anche dalla Corte di Cassazione, prevede che le notifiche esattoriali sarebbero dovute essere recapitate al contribuente attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno emessa da Poste Italiane per le questioni prima del 30 aprile 2011, delegittimando qualunque altro servizio postale privato che si occupi di effettuare tale operazione prima di tale data.

Tale sentenza crea dunque un precedente favorevole per tutti quei contribuenti che abbiano ricevuto la cartella Equitalia con raccomandata Nexive, i quali hanno adesso la possibilità di impugnare le notifiche presso le sedi giudiziarie competenti in modo da renderle di fatto inesistenti, nonostante siano state correttamente recapitate.

Cartelle Equitalia con raccomandate Nexive: nessuna sanatoria

L’atto d’impugnazione delle notifiche Equitalia consegnate con raccomandata Nexive non permette tuttavia di rendere nullo il procedimento esattoriale a carico del contribuente.
La Cassazione, infatti, non ha sancito la nullità delle multe e delle cartelle Equitalia consegnate con raccomandata Nexive, bensì la loro inesistenza.

Dunque, in parole povere, il procedimento di notifica non ha valore legale ed è come se non fosse mai avvenuto, anche nel caso in cui il destinatario risulti correttamente informato.
E’ importante precisare, per evitare spiacevoli incomprensioni, che questo vizio di forma non permette però di annullare i procedimenti a proprio carico, in quanto una notifica dichiarata inesistente non risulta annullata ma soltanto respinta.

Ciò significa che se Equitalia decidesse di inviare una nuova notifica tramite Poste Italiane, con una normale raccomandata con ricevuta di ritorno, il contribuente sarebbe comunque chiamato a saldare i propri debiti col Fisco.

AGGIORNAMENTO

La Nexive ci ha contattato per chiarire un po’ di punti su questa situazione, che rendono lo scritto sopra impreciso e fuorviante.
Quanto ci ha riportato Nexive aiuta a chiarire la situazione tra le poste private ed Equitalia (ma anche altri servizi di riscossione come leggerete più avanti), vi riportiamo quanto ci hanno scritto:

Dal 30 aprile del 2011, data dell’entrata in vigore del d.lgs. 58/2011, Poste Italiane spa, fornitore del servizio universale, per effetto della modifica dell’articolo 4 del decreto legislativo n.261/1999, ha l’esclusiva solo per i servizi di notificazione mezzo posta di atti giudiziari e per i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta degli atti di irrogazione di sanzioni per le violazioni del codice della strada, cioè le multe.
Per quanto riguarda gli atti emessi dai concessionari della riscossione, la giurisprudenza esclude che si tratti di atti giudiziari ex art 14 della L. n. 890/1982, e quindi esclude che siano da ricomprendere nell’ambito della riserva.
L’equivoco nasce dal fatto che la sentenza della CTP Reggio Emilia sent. 199/2015, nell’affermare che Equitalia debba avvalersi del fornitore del servizio universale e che la notifica a mezzo poste private di una cartella di pagamento debba essere considerata inesistente, citano, quali riferimenti giurisprudenziali, alcune pronunce della Corte di Cassazione antecedenti alla liberalizzazione del 2011 e che per questo non erano in alcun modo applicabili ai casi in esame. La riserva, ante modifiche 2011, infatti, affidava in esclusiva al fornitore del servizio universale, ovvero a Poste Italiane, gli invii di raccomandate attinenti alle procedure sia amministrative sia giudiziarie.
La Licenza individuale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce che la posta privata è autorizzata ad effettuare invii di posta raccomandata, con lo stesso valore giuridico di quelle inviate da Poste Italiane, ad eccezione delle cosiddette “buste verdi”, ossia le notifiche di atti giudiziari e le notifiche delle sanzioni amministrative del Codice della Strada. Questo è sottolineato anche in un Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico il quale specifica che, a far data dal 30 aprile 2011, gli operatori postali in possesso di licenza individuale sono abilitati a fornire i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, purché non compresi tra quelli affidati in esclusiva al Fornitore del servizio universale.

Dunque, le notifiche a mezzo posta con raccomandata A/R degli atti amministrativi relativi agli avvisi di accertamento tributi, sono regolari.

Nell’attuale scenario normativo gli invii raccomandati nelle procedure amministrative e giudiziarie che non attengano ad “atti giudiziari” (come ad esempio un ricorso in C.T. Prov. ovvero un appello in C.T. Reg.) possono essere eseguiti direttamente tramite il servizio postale ordinario (quindi anche da agenzie di poste private) senza ricorrere alla procedura ex L. n. 890/1982 (cfr. Cass. n. 12498/2014).
Peraltro, è da notare che, nell’ottica di un progressivo restringimento della riserva dei servizi postali al fornitore universale, l’art. 25 del disegno di legge sulla concorrenza prevede addirittura l’abrogazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 261/1999 a far data dal 10 giugno 2017, con definitiva e piena equiparazione dei servizi resi da tutti i fornitori dei servizi postali: come spiegato dal comunicato stampa di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio scorso, che ha approvato il citato disegno di legge, “per allargare ulteriormente la concorrenza viene eliminatala riserva di Poste Italiane sulla spedizione degli atti giudiziari e delle notifiche di sanzione da parte della Pubblica amministrazione”.

In pratica l’annullamento è valido solo per le lettere di Equitalia inviate tra il 1999 e il 2011, cioè prima della liberalizzazione del mercato postale, avvenuta nel 2011.
Dopo tale data l’invio delle raccomandate tramite posta privata è da considerarsi a norma di legge.
Situazione che si allargherà anche per gli atti giudiziari e sanzioni amministrative dal prossimo giugno 2017.

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