Opzione Donna – Cos'è e Come Funziona

Opzione Donna – Cos'è e Come Funziona

28 Aprile 2016 Off Di Redazione

opzione-donnaOpzione donna: cos’è?
L’Opzione Donna – altrimenti denominato “Regime sperimentale Donna” permette di ottenere il prepensionamento per le lavoratrici che abbiano versato almeno 35 anni di contributi, contro la contribuzione ordinaria minima di 41 anni e 10 mesi attualmente in vigore.

Quest’opzione, inizialmente introdotta nel 2004 dalla Legge Maroni e, in seguito, rafforzata dalla riforma Fornero nel 2011, prevede il prepensionamento dopo 35 anni di contributi, ma solo a fronte della scelta della lavoratrice di farsi accreditare un assegno calcolato interamente su base contributiva, cosa che porta ad un parziale decurtamento della pensione.

Questo decurtamento, secondo i prospetti, può essere anche di notevole entità nel caso di redditi lordi annui che superino i 60 mila euro, aggirandosi intorno al 40% di diminuzione rispetto alla classica pensione d’anzianità, ottenuta senza rivalsa di quest’opzione.
Vediamo ora in dettaglio le principali caratteristiche di questo regime di pensionamento, con esempi e requisiti minimi per accedervi.

Requisiti minimi per l’accesso all’Opzione Donna

L’Opzione Donna si rivolge sia a lavoratrici del settore privato che pubblico, così come alle lavoratrici autonome.
Per l’accesso a quest’opzione sono necessari almeno 35 anni di contributi.

Inoltre, esistono alcuni requisiti anagrafici che vanno a differenziare le lavoratrici dipendenti dalle autonome:
– Lavoratrici dipendenti pubblico e privato: almeno 57 anni e 3 mesi d’età
– Lavoratrici autonome: almeno 58 anni e 3 mesi d’età

La Legge Fornero prevedeva che, per l’accesso all’Opzione Donna, il raggiungimento dei 35 anni di contribuzione avrebbe dovuto essere completato entro il 31 Dicembre 2015.
Grazie alla Legge di Stabilità 2016, però, è stata introdotta la cosiddetta “finestra mobile” anche per questo tipo di prestazione.
Questo significa che anche le lavoratrici che raggiungeranno i requisiti minimi di legge per la richiesta dell’Opzione Donna dopo il 31 Dicembre 2015 potranno richiedere il prepensionamento.

Nel caso in cui venga utilizzata la “finestra mobile”, però, il primo assegno di pensionamento verrà erogato 12 mesi dopo la richiesta per le lavoratrici dipendenti, 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Insomma chi effettuerà richiesta per usufruire dell’Opzione Donna durante il 2016, riceverà il primo assegno solo a 2017 inoltrato.

La possibilità di usufruire della “finestra mobile” è stata in seguito ulteriormente confermata direttamente da Inps, ma attenzione: il 30 Settembre 2016 verrà ulteriormente valutata la fattibilità di questa sperimentazione, a seconda della disponibilità di ulteriori fondi governativi. La possibilità di utilizzare Opzione Donna tramite “finestra mobile” è, per ora, certa solo per l’anno corrente.

Contributi validi e limitazioni previste

Per il raggiungimento del limite minimo di contribuzione per usufruire dell’Opzione Donna sono valide le seguenti tipologie di contributi:
– Contributi obbligatori
– Contributi da riscatto o ricongiunzione
– Contributi volontari
– Contributi figurativi

Risultano invece esclusi dal calcolo contributivo le seguenti tipologie di contributi:
– Contributi ad accredito per malattia
– Contributi ad accredito per disoccupazione

Sono ovviamente escluse alla partecipazione all’Opzione Donna quelle lavoratrici che hanno già raggiunto i limiti di legge per il maturamento di una pensione di anzianità classica, vigenti prima del 31 Dicembre 2011, così come le lavoratrici che hanno già raggiunto i termini per l’ottenimento di una pensione di anzianità dopo l’entrata in vigore della Legge Fornero sottostando ai nuovi requisiti.
§Non possono accedere all’Opzione Donna nemmeno le lavoratrici appartenenti alle categorie degli esodati, tutelate da specifica legislazione in materia di salvaguardia.

Alle lavoratrici che usufruiranno dell’Opzione Donna e che, dunque, sceglieranno di applicare il sistema contributivo per il calcolo della propria pensione, non verranno riconosciuti gli accrediti figurativi relativi all’assistenza e all’educazione dei figli di età inferiore o pari a 6 anni.
In ogni caso, pur usufruendo di quest’Opzione e scegliendo il calcolo contributivo, verranno applicate le disposizioni di legge sul trattamento minimo pensionistico.

Decurtazioni percentuali previste sulla pensione

Utilizzando il metodo di calcolo contributivo le decurtazioni previste sull’assegno pensionistico variano dal 25-27% sino ad un massimale del 40% circa, rispetto alla pensione calcolata con il cosiddetto “metodo misto”.
Queste decurtazioni oscillano a seconda del reddito percepito annualmente dalla lavoratrice e a seconda della tipologia di carriera e, dunque, dal loro percorso contributivo.
In linea generale, ad un reddito lordo annuo più basso corrisponderanno decurtazioni più basse, mentre a redditi più alti verranno applicate percentuali di decurtazione notevolmente maggiori.

Nota bene: il reddito non è l’unico fattore determinante!
Infatti, una lavoratrice che abbia percepito sin da subito un reddito piuttosto alto – con, quindi, contributi proporzionati – subirà decurtazioni molto minori rispetto a quelle previste per le lavoratrici che hanno sviluppato una carriera più lineare, con un aumento progressivo del reddito all’aumentare dell’anzianità di servizio e che, nel complesso, avranno versato minori contributi rispetto al caso di cui sopra.
Per la riconferma della fattibilità di quest’opzione anche per il 2017 sarà necessario attendere almeno Ottobre 2016 ed una seguente riconferma da parte di Inps.

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