Esercizi Svolti – Il Calcolo dell’IRES e dell’IRAP

Esercizi Svolti – Il Calcolo dell’IRES e dell’IRAP

24 Febbraio 2016 Off Di Redazione

esercizi-svolti-calcolo-ires-irapDubbi su come calcolare l’imponibile per le tasse IRES ed IRAP per il nuovo anno 2016.
Molti fattori determinanti nel calcolo di questa imposta sono rimasti pressocché invariati, tuttavia alcune aliquote sono cambiate proprio a partire dal 1 Gennaio di questo nuovo 2016.
Scopriamo tutto in dettaglio qui di seguito..

L’aliquota dell’IRES

L’aliquota IRES (imposta sul reddito delle società), istituita con la legge n. 344 del 2003 e regolata dalla legge n. 244 del 2007, a decorrere dalla data del 1 Gennaio 2016 è stata decrementata dal 27,5% al 24%.
Il reddito soggetto alla tassa IRES rientra a pieno titolo nella categoria del reddito d’impresa, fatta eccezione per gli enti non commerciali, i quali sono tenuti a dichiarare i loro redditi pagando l’IRPEF.
Altre regole sono invece previste per la cosiddetta “tassazione per trasparenza” ed il consolidato fiscale.

Il pagamento dell’IRAP

L’imponibile dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) è dato dalla differenza tra il valore della produzione ed i suoi costi, così come risultanti dal conto economico dell’attività.
Per questo motivo, il calcolo dei ricavi e dei costi va effettuato in base allo schema di conto economico previsto dal codice civile ed in regime di contabilità semplificata.
La legge n. 244 del 2007 ha stabilito due metodologie per determinare l’imponibile: una riservata alle società per capitali, l’altra alle ditte individuali ed alle società di persone.

Attivati subito

Non si possono dedurre dalle tasse IRAP i costi del personale, le prestazioni di lavoro assimilato al lavoro dipendente, i costi relativi ad attività commerciali non esercitate abitualmente, i compensi attribuiti per gli obblighi di fare, non fare o permettere, l’IMU, gli interessi passivi, le perdite su crediti e molte altre spese.
Le società di capitali e gli enti commerciali determinano il proprio reddito imponibile utilizzando gli stessi criteri posti a fondamento del bilancio d’esercizio, senza nessuna variazione.

La base imponibile sulle società di persone e sulle ditte individuali, invece, è regolata dall’art. 5bis del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale prevede che essa sia determinata dalla differenza tra la somma dei ricavi TUIR e delle variazioni delle rimanenze finali e la somma dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dell’ammortamento e dei canoni di locazione.
Per questi soggetti continuano a rimanere rilevanti, ai fini del calcolo, le variazioni conseguenti all’applicazione del TUIR.

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